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DISABILI, DIRITTI E L’IMPORTANZA DEL SAPERE

di Marisa Melis

Quotidiano Sardegna 22 settembre 2011

L’altro giorno parlavo con la mamma di una ragazza disabile che frequenta la scuola secondaria di secondo grado a Cagliari, ma, proviene da un paese dell’hinterland. Chiedevo alla mamma se avesse attivato tramite la Provincia per mezzo del Comune, il trasporto della figlia dall’abitazione alla scuola, mi ha risposto che non gli è stato fornito il servizio perché, la ragazza non frequentava più la scuola dell’obbligo.

Niente di più sbagliato è stato detto a questa mamma.

Magari a questa mamma qualcuno ha comunicato informazioni riferendosi a una legge vecchissima, infatti: la legge 118/1971 art.28 per garantire la frequenza scolastica recita: trasporto gratuito dalla proprio abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa ……sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori e universitarie. Perciò leggendo questa norma, il trasporto si garantisce solo per la scuola dell’obbligo dunque per la frequenza dei primi otto anni di scuola.

Fortunatamente c’è una sentenza della Corte Costituzionale la 215/1987 che sentenzia l’illegittimità costituzionale del passaggio sopra citato e trasforma la parola “facilitata” in “assicurata”. Al disabile viene garantito il trasporto a scuola perché gli si deve garantire il supporto necessario per la sua frequenza. Ancora meglio va in favore del disabile la legge 104/1992 agli art.12 e 13. Leggendo tali articoli si evince che si deve assicurare il trasporto a scuola anche per chi non frequenta la scuola dell’obbligo ed è disabile.

L’art. 139 del decreto legislativo 112/98 indica i compiti sia delle Province e dei Comuni. Le Province s’interessano dei problemi delle scuole secondarie superiori, i Comuni invece delle scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Perciò la Provincia si deve interessare del trasporto alla scuola superiore del disabile e il Comune di residenza del disabile invece del trasporto di questi ultimi, alle scuole di grado inferiore alla scuola secondaria di secondo grado.

Non si devono dare indicazione sbagliate a questi genitori, mi preme comunque suggerire a questi ultimi di verificare sempre i dati che vengono a loro forniti, quali siano i loro diritti, a volte basta poco, anche una telefonata ad un’Associazione che aiuta i disabili e si spalanca un mondo d’informazioni.

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